Attività venatoria e gelo: Legambiente Molise auspica maggiori controlli

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Forti dubbi sul decreto che sospende l’attività venatoria nelle giornate di sabato 7 e domenica 8. Si faccia rispettare la legge. L’associazione ambientalista chiede alle forze dell’ordine di vigilare ed intensificare i controlli al fine di prevenire possibili episodi di bracconaggio.

Neve e gelo imperversano anche in Molise, con le temperature in picchiata e i terreni ricoperti dalla neve e dal ghiaccio numerose specie di uccelli e mammiferi selvatici faticano a reperire cibo e rifugio, condizioni che spesso risultano fatali. Se si aggiunge il fatto che le specie con queste condizioni tendono a spostarsi e concentrarsi in aree normalmente non vocate, alimentandosi anche in pieno giorno e in aree aperte lasciando tracce ben visibili, sicuramente sono esposte ad un più facile e banale prelievo venatorio.

Nutriamo forti dubbi riguardo al decreto che sospende l’attività venatoria nelle giornate di sabato 7 e domenica 8 gennaio. Visto il perdurare delle precipitazioni nevose, crediamo affermano da Legambiente Moliseche il decreto a firma del presidente Frattura sia inutile, considerato che la legge quadro sulla caccia, la n.157/92, già prevede all’articolo 21 (lettera m) il divieto di cacciare su terreni coperti in tutto o nella maggior parte di neve.”. Così come riportato tra l’altro anche nel Calendario e Regolamento Venatorio 2016/2017 della Regione Molise, sezione divieti, e dalla legge regionale n.19 dove si aggiunge “ad eccezione della caccia ai palmipedi e trampolieri lungo i corsi d’acqua perenne, limitatamente alle specie cacciabili e per i periodi consentiti dalla legge”. Quindi anche in Molise con le attuali condizioni metereologiche la caccia appare sospesa, anche se in maniera parziale.

Considerate le norme, quello che ci auspichiamoriferiscono da Legambiente Moliseè che ci sia buon senso da parte dei cacciatori e rispetto per i divieti, facciamo un appello anche agli addetti alla vigilanza per intensificare i controlli, sanzionare i trasgressori ed evitare atti di bracconaggio”.

Per le violazioni delle disposizioni contenute nella legge, 11 febbraio 1992 n. 157 e nella legge regionale n. 19 si applicano integralmente le sanzioni penali e amministrative previste nell’art. 30 e 31 della legge 157/92, nonché quelle della Legge regionale n.19.

 

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